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16.12.2019
Incentivi 2020 per Industria 4.0: Credito d’imposta del 40% e 20% al posto di Iper e Superammortamento.

Super e iper ammortamento si trasformano in crediti d’imposta, spendibili dal momento in cui i beni entrano in funzione.

Rispetto alla prima versione dell’emendamento, che non aveva soddisfatto Confindustria, il nuovo piano introduce molti correttivi: per i beni 4.0, ovvero i beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 attualmente agevolati con l’iperammortamento, l’aliquota del credito d’imposta è pari a:

  • 40% per investimenti fino a 2,5 milioni,
  • 20% per gli investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Rimangono esclusi gli investimenti tra 10 e 20 milioni attualmente coperti dall’aliquota più bassa dell’Iperammortamento.

Per gli investimenti da 300.000 euro in su è obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata.

 

Periodo di applicabilità 

L’incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’orizzonte temporale per la consegna è quindi al massimo di 18 mesi, mentre nell’attuale disciplina era di 24 mesi.

Per gli investimenti in beni strumentali – sia quelli “normali” sia quelli 4.0 – il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in cinque quote annuali “a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione”. Sono state quindi accolte le richieste di Confindustria che aveva chiesto di non limitare la compensazione ai soli pagamenti di tributi, ma di consentirne l’utilizzo anche per i versamenti assistenziali e previdenziali.

 

 

Credito d’imposta del 15% per il software

Per gli investimenti nei beni immateriali ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il credito d’imposta è pari al 15% del costo di acquisizione con un limite massimo pari a 700.000 euro, mentre in precedenza il limite era stato fissato a 500 mila euro.

Il credito d’imposta in questo caso può essere utilizzato, sempre solo in compensazione, in tre quote annuali (invece delle cinque dei beni materiali).

La novità rispetto alla precedente manovra è che questo incentivo è fruibile indipendentemente dall’acquisizione di un bene materiale.

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